Tarsu – Inizio dell’attività – Termini entro cui inviare la dichiarazione (Cass. 6.12.2016 n. 24886)

In tema di TARSU, la Corte di Cassazione, con la sentenza 6.12.2016 n. 24886, ha affermato che la disposizione contenuta nell’art. 70 co. 1 del DLgs. 507/93 secondo cui “i soggetti di cui all’art. 63 presentano al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune” sta a significare che:
– le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dello stesso anno;
– le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
La Corte ha peraltro già evidenziato che occorre differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso, il termine di decadenza per la notifica dell’accertamento decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass. 3.11.2016 n. 22224).

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