Nell’ambito delle novità della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), vi è la sostituzione del disposto di cui all’art.182-ter del RD 267/42, recante la disciplina sulla transazione fiscale e contributiva (sotto la nuova rubrica “Trattamento dei crediti tributari e contributivi)”.
Fra le principali modifiche apportate a tale istituto, si segnala, in particolare, la previsione esplicita della falcidiabilità del debito per IVA e ritenute non versate; debiti per i quali, prima, era prevista solo la dilazione di pagamento, nel presupposto che si trattasse di risorse proprie dell’Unione Europea.
La misura del debito soddisfatto, però, non può essere inferiore alla somma realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. Per tale valutazione si deve avere riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42.
Viene, poi, aggiunto che, in caso di pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe.