Con la sentenza 10.1.2017 n. 284, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento ad un caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, chiarendo che nel relativo computo non incidono i pomeriggi nei quali il dipendente si è sottoposto a trattamenti di emodialisi, laddove il medesimo lavoratore, a fronte di un regime orario part time, ha prestato regolare attività lavorativa durante il turno mattutino.
La Corte di Cassazione ha inteso quindi valorizzare questo elemento, ritenuto circostanza decisiva ai fini di una corretta verifica circa il superamento del periodo di comporto, censurando la decisione d’appello la quale non aveva invece dato spazio al rilievo per cui la lavoratrice operava in regime di part time con turno incentrato in orario mattutino.
Nel contempo, la Suprema Corte ha altresì rigettato la censura della dipendente per cui il datore di lavoro, nella lettera con cui comunicava il licenziamento, non aveva dettagliato i giorni di assenza calcolati per determinare il superamento del comporto. Sul punto, i giudici di legittimità hanno ribadito che il licenziamento per superamento del periodo massimo di assenza in costanza di malattia è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che non richiede una dettagliata descrizione di tutti gli elementi relativi alle ragioni del licenziamento.