L’art. 6 co. 5 del DL 22.10.2016 n. 193 stabilisce che, limitatamente ai carichi oggetto di domanda di definizione, le rate da dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) in essere che scadono dall’1.1.2017 sono sospese sino al termine per il pagamento della totalità delle somme o della prima rata (luglio 2017).
Ove la domanda di definizione sia parziale, spetta però all’Agente della riscossione ricalcolare la rata e liquidare l’importo che, non essendo oggetto di definizione, deve essere pagato non rientrando nella sospensione.
Equitalia è tenuta a fornire questa informazione, e ciò è previsto nel comma 3-bis del richiamato art. 6.
Se, per qualsiasi ragione, la rata non viene liquidata in tempo utile, il contribuente non può subire conseguenze pregiudizievoli, in special modo la decadenza dalla dilazione.