Il DM 10.11.2016, pubblicato il 12.1.2017, ha confermato la riduzione contributiva dell’11,50%, per i periodi paga da gennaio a dicembre 2016, applicabile dalle imprese edili ai soli operai occupati per 40 ore a settimana.
Per accedere allo sgravio è necessario che il datore di lavoro:
– sia in possesso del DURC, cioè della regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni sindacali (art. 1 co. 1175 della L.. 296/2006);
– non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nei cinque anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis co. 8 del DL 223/2006).
La domanda all’INPS deve essere presentata esclusivamente in via telematica (modulo «Rid-Edil») e il datore di lavoro deve autocertificare il possesso dei requisiti citati.
L’esito positivo al controllo determina l’attribuzione del codice di autorizzazione 7N, con il quale le aziende sono autorizzate a esporre lo sgravio nella denuncia contributiva mensile Uniemens, entro il termine che sarà prossimamente comunicato dall’INPS.