La riduzione dell’aliquota ordinaria IRES dal 27,5% al 24% a partire dal 1° gennaio 2017 comporta la necessità di rivedere i calcoli effettuati dalle società per la determinazione delle imposte differite e anticipate fin dai bilancio 2016. A prevederlo è il nuovo paragrafo n. 43 dell’OIC 25 secondo cui il calcolo della fiscalità differita deve tener conto delle aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società deve calcolare le imposte differite sulla base delle aliquote in vigore alla data del bilancio.
Gli adeguamenti del fondo imposte differite e delle attività per imposte anticipate sono rilevati nella voce “20. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.