Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10794/2016, ha precisato che:
– l’amministratore (di srl) non può essere considerato responsabile del minore margine operativo lordo conseguente a una scontistica eccessiva ai clienti che abbia comunque incrementato il fatturato, trattandosi di una decisione che ricade, di per sé, nell’ambito delle scelte squisitamente gestorie. Il pregiudizio in questione, se effettivamente tale, è per definizione irrisarcibile, mentre lo potrebbe divenire solo dimostrando che l’errore manageriale sia dipeso dalla violazione del dovere di diligente gestione;
– nell’ambito della srl, non è applicabile analogicamente la fattispecie di revoca “ex lege” prevista per il caso di delibera “qualificata” di esercizio dell’azione sociale di responsabilità dall’art. 2393 co. 5 c.c., non sussistendo per la srl le ragioni collegate alle soglie azionarie ivi contemplate (cfr. anche (Trib. Milano n. 11735/2015 e Trib. Roma n. 11884/2013).