Tra le misure che compongono il quadro degli incentivi all’assunzione dei giovani delineato dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), si annoverano:
– il c.d. “bonus per l’alternanza scuola-lavoro”, consistente nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, nel limite massimo di 3.250,00 euro annui e per un massimo di 36 mesi, a favore dei datori di lavoro che, dall’1.1.2017 al 31.12.2018, assumano a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro ovvero periodi di apprendistato “formativo” di primo o di terzo livello (artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015);
– la proroga al 31.12.2017 degli incentivi previsti dal DLgs. 150/2015 per le assunzioni in apprendistato di primo livello (art. 43 del DLgs. 81/2015), consistenti nella riduzione al 5% dell’aliquota contributiva, nello sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della NASpI (1,31%) e della formazione professionale (0,30%), nella disapplicazione del c.d. “ticket licenziamento”.
Trovano, invece, la loro fonte di disciplina in Decreti Direttoriali pubblicati nei giorni scorsi dall’ANPAL (la nuova Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro):
– il c.d. “bonus occupazione giovani”, istituito nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”;
– il c.d. “bonus occupazione sud”, a favore dei datori di lavoro con sedi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.