La responsabilità del professionista (sostituito) per le ritenute non versate dal cliente (sostituto) sussiste solo quando quest’ultimo, dopo aver omesso di effettuare la ritenuta, non l’ha nemmeno versata (C.T. Reg. Milano 6.12.2016 n. 6550/49/16).
Risponde, di contro, solo il cliente quando egli ha operato la ritenuta omettendone poi il versamento.
Infatti, l’art. 22 del TUIR sancisce che la ritenuta “operata” (e non pure versata) va scomputata dall’imposta dovuta.
Per la giurisprudenza di legittimità, invece, entrambi i soggetti sono sempre responsabili solidali, altresì quando la contestazione deriva dal solo mancato versamento della ritenuta prima operata (Cass. 13.6.2016 n. 12076).