Recesso del lavoratore per giusta causa – Condizioni di legittimità (Cass. 17.1.2017 n. 985)

Con la sentenza 17.1.2017 n. 985, la Corte di Cassazione riconosce la legittimità delle dimissioni immediate per giusta causa del lavoratore che, avendo scelto di prestare la propria attività durante il periodo di preavviso conseguente a una prima lettera di dimissioni, venga posto dal datore di lavoro in ferie, con integrale sovrapposizione di queste al periodo di preavviso.
Viene quindi accolto il ricorso di un lavoratore che, dimessosi una prima volta manifestando la propria disponibilità a lavorare durante il periodo di preavviso di 3 mesi, era poi receduto dal rapporto per giusta causa e con effetto immediato dopo qualche giorno, in seguito alla decisione datoriale di fargli godere, senza il suo consenso, i 62 giorni di ferie maturati e non ancora fruiti, di fatto coincidenti con il periodo di preavviso residuo.
Per i giudici di legittimità, fermo il potere del datore di lavoro di collocare il dipendente in ferie anche durante il periodo di preavviso, quale legittimo esercizio dei poteri organizzativi e gestori del rapporto di lavoro, non vi può essere una perfetta coincidenza del periodo di godimento coatto delle ferie con il periodo di preavviso residuo, poiché in tal caso risulta violato il divieto posto dall’art. 2109 c.c. di computare il periodo di preavviso nelle ferie.

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