L’art. 1 co. 548 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) prevede che, per i soggetti che applicano l’art. 55-bis del TUIR in materia di IRI, il contributo annuo dovuto alle Gestioni degli artigiani e commercianti dell’INPS è determinato senza tenere conto delle disposizioni del predetto articolo.
Da ciò si ricava l’irrilevanza sul piano contributivo della scelta del nuovo regime opzionale, fruibile da imprenditori individuali, snc e sas in contabilità ordinaria, società di capitali a ristretta base proprietaria (in alternativa alla c.d. “piccola trasparenza”) e comportante, tra l’altro, la separazione tra:
– il reddito d’impresa reinvestito nell’impresa o nella società, assoggettato a tassazione separata con aliquota del 24% ed escluso dalla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore o dei soci;
– gli utili prelevati, che soli concorrono, come reddito d’impresa, alla tassazione IRPEF in capo al percipiente.
Per conto, risulterebbe confermato, in sede di determinazione della contribuzione dovuta da imprenditori individuali, soci di snc e soci di sas iscritti alle suddette Gestioni, l’assoggettamento ad imposizione previdenziale, nel rispetto dei valori di imponibile minimo e massimo, sia di tutti i redditi d’impresa propriamente detti ex art. 55 del TUIR, sia di quelli considerati tali sulla base delle disposizioni che sanciscono la trasparenza fiscale (artt. 5 e 6 del TUIR), secondo cui i redditi delle snc e delle sas, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.
Per i soci di srl, si dovrebbe applicare il regime delle srl “non trasparenti”, per cui la base imponibile contributiva è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuibile al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall’effettiva distribuzione degli utili stessi.