Il bilancio in forma abbreviata può essere predisposto fruendo di alcune semplificazioni, che attengono, in primo luogo, agli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, nonché ai documenti che compongono il bilancio. Entrambi gli aspetti sono stati modificati dal DLgs. 139/2015.
In relazione allo Stato patrimoniale, dalle voci B.I e B.II dovevano essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.
Il DLgs. 139/2015 ha soppresso tale disposizione, con la conseguenza che, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dall’1.1.2016, le società che redigono il bilancio abbreviato possono indicare nell’attivo dello Stato patrimoniale il solo valore netto delle immobilizzazioni.
Avuto riguardo al Conto economico, nelle voci E.20 ed E.21 non era richiesta la separata indicazione delle plusvalenze, delle minusvalenze e delle imposte relative agli esercizi precedenti.
Il DLgs. 139/2015 ha abrogato tale disposizione, per effetto dell’eliminazione delle voci straordinarie del Conto economico, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dall’1.1.2016.
Lo schema di bilancio abbreviato risente, inoltre, delle modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 al contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico.
Infine, ai sensi dell’art. 2435-bis co. 2 c.c., così come modificato dal DLgs. 139/2015, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.