Per effetto delle novità introdotte con il DL 193/2016 in materia di depositi IVA, a partire dall’1.4.2017:
– vengono ampliate le possibilità di ricorrere all’istituto, in quanto vengono eliminati i limiti soggettivi in relazione ai destinatari delle cessioni, nonché i limiti oggettivi relativi alle categorie di beni ammessi;
– vengono modificate le procedure per l’estrazione dei beni dal deposito, al fine di contrastare i fenomeni di frode.
Sotto il primo profilo, viene ammessa la facoltà di effettuare cessioni di beni senza applicazione dell’IVA anche nei confronti di operatori nazionali, immettendoli in un deposito IVA. Dovrebbe considerarsi inoperante anche la preclusione all’utilizzo di posizioni IVA nazionali da parte di soggetti passivi esteri per l’effettuazione di acquisti nel territorio dello Stato.
Con il venir meno del limite oggettivo, inoltre, gli operatori nazionali potranno cedere beni di qualsiasi tipo ad altri operatori nazionali, senza addebito dell’IVA, alla sola condizione di introdurre fisicamente le merci cedute nei depositi. Tali modifiche dovrebbero dare impulso all’effettuazione di operazioni triangolari.
Per quanto attiene alle procedure di estrazione, si rileva che le modalità di assolvimento dell’imposta saranno diversificate a seconda della provenienza dei beni. In particolare, mutano le regole per l’estrazione dei beni che erano già in Italia all’atto dell’introduzione nel deposito.