La C.T. Reg. Cagliari sez. Sassari, nella sentenza 386/8/16, ha chiarito che la cessione totalitaria di quote societarie non può essere riqualificata, ai fini dell’imposta di registro, come cessione di azienda.
Secondo la Commissione, infatti, la cessione d’azienda e la cessione – anche totalitaria – di quote sono istituti ben distinti, aventi effetti giuridici, contabili, gestionali e fiscali diversi. Pertanto, la scelta di una figura in luogo dell’altra non configura elusione ma determina un legittimo risparmio di imposta a norma dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
Inoltre – afferma la Commissione – l’art. 20 del DPR 131/86 non legittima una riqualificazione degli atti basata sul loro contenuto economico, bensì solo fondata sugli “effetti giuridici” degli atti portati alla registrazione, come si legge chiaramente dal testo normativo. Pertanto, l’Ufficio può ricostruire la natura giuridica dell’atto portato alla registrazione ma non può dare rilievo alle vicende economiche sottese all’atto stesso o ad elementi extra testuali non desumibili dall’atto medesimo.