Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dai dati relativi al 2016, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione con i dati degli interventi che consentono di beneficiare delle detrazioni fiscali (DM 1.12.2016), per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Nelle risposte fornite nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sulla base delle informazioni contenute nel Registro dell’Anagrafe condominiale e delle altre informazioni comunque in loro possesso, gli amministratori devono indicare, per ogni unità immobiliare, la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell’appartamento (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario), indicando nella comunicazione il codice “0”. Nel caso in cui la spesa vada attribuita a un soggetto diverso, ad esempio un familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile, nella comunicazione deve essere indicato il codice residuale “1” che individua le “Altre tipologie di soggetti”.
Gli amministratori, inoltre, sono tenuti a fornire l’informazione relativa all’effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto. Se il bonifico agevolato è stato effettuato dall’amministratore nell’anno 2016, può accadere infatti che, entro il 31.12.2016, il contribuente:
– abbia pagato interamente quanto dovuto per gli interventi: nel campo “Flag pagamento” è indicato il codice “1” e la relativa spesa è esposta direttamente nella dichiarazione precompilata;
– non abbia pagato quanto dovuto (interamente o parzialmente): nel campo “Flag pagamento” è indicato il codice “0” e la spesa è indicata soltanto nel foglio informativo della dichiarazione precompilata. Il contribuente può modificare la dichiarazione e aggiungere la spesa nel caso in cui provveda a pagare tutto entro la data in cui presenta la propria dichiarazione.