Apprendistato professionalizzante – Assunzione di lavoratori in mobilità – Legittimità – Condizioni

Ai sensi dell’art. 47 co. 4 del DLgs. 81/2015, è possibile assumere, con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità, abrogata a partire dall’1.1.2017, e di quella di disoccupazione.
Sotto il profilo contributivo, ai datori di lavoro che abbiano assunto, entro il 31.12.2016, i beneficiari di indennità di mobilità, spetta un particolare regime contributivo che, tuttavia, viene meno, con l’abrogazione della mobilità, dall’1.1.2017.
A partire da tale data, i lavoratori licenziati entro fine dicembre 2016, da imprese beneficiarie della CIGS, cui sia applicabile il regime della mobilità, percepiranno la relativa indennità (art. 7 della L. 223/91).
Tuttavia, non essendo più applicabile il regime contributivo ex L. 223/91, in sede di assunzione potrebbe essere conveniente, per il datore di lavoro, stipulare un contratto di apprendistato professionalizzate e beneficiare, così, della relativa contribuzione agevolata.
Sul punto, si attendono i chiarimenti dell’INPS.

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