La Corte di Cassazione, ordinanza 7.3.2017 n. 5627, ha deciso che non è dovuta l’IVA sulla tariffa rifiuti (quella regolata dall’art. 49 del DLgs. 22/97), in quanto si tratta di una entrata tributaria che non è corrispettiva di un servizio. Il prelievo di cui si discute è la “tariffa Ronchi”, abrogata a partire dal 2013 ed applicata soltanto in alcuni Comuni.
Quanto all’individuazione del termine di prescrizione per la ripetizione dell’indebito, inoltre, la Corte ha confermato il termine decennale, in luogo del termine breve di cinque anni.
Nella specie, infatti, non si discute di un rimborso d’imposta, poiché altrimenti la giurisdizione apparterrebbe alle Commissioni tributarie e non al giudice ordinario, ma della ripetizione di una quota di tariffa priva di titolo. L’unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione dell’IVA è il soggetto gestore che vi deve provvedere entro il termine di due anni, di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92.