La Corte di Cassazione, nella sentenza 10.3.2017 n. 6171, ha chiarito che, ai fini dell’imposta di registro, in caso di contratto di permuta di cosa presente (terreno edificabile) con cosa futura (immobile da costruire), la base imponibile va determinata con riferimento al momento del verificarsi dell’effetto traslativo della proprietà, che si realizza all’atto dell’attribuzione dell’opera edilizia realizzata, a prescindere dal fatto che, nel relativo atto, sia dichiarato che il trasferimento del bene immobile avviene con effetto “ex tunc”.