Spese di pubblicità – Novità del DL 244/2016 convertito – Disciplina applicabile dal 2016

Il DLgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di pubblicità dalla voce B.I.2 dell’attivo di Stato patrimoniale.
La relazione illustrativa ha precisato, al riguardo, che si tratta “di costi non più capitalizzabili”.
Il nuovo documento OIC 24 ha recepito le novità legislative in modo non stringente. Viene, infatti, stabilito che i costi di pubblicità possono, a determinate condizioni, continuare ad essere contabilizzati tra gli oneri pluriennali.
L’art. 108 co. 1 del TUIR (così come modificato dall’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito, al fine di coordinare la disciplina fiscale con le novità in materia di bilancio introdotte dal DLgs. 139/2015) stabilisce che “le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”.
Pertanto, a regime (cioè con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, 2016 per i soggetti “solari”):
– la rilevazione delle spese di pubblicità a Conto economico nell’esercizio di sostenimento comporta la loro totale deducibilità nell’anno;
– in caso di capitalizzazione delle spese di pubblicità, il processo di ammortamento civilistico assume automatica rilevanza fiscale.

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