Secondo una massima del Consiglio notarile di Firenze, la nomina dell’amministratore delegato delle società di capitali può avvenire mediante un’apposita deliberazione del consiglio di amministrazione oppure già in sede di atto costitutivo della società, mediante una nomina diretta da parte dei soci. In quest’ultimo caso però occorre che:
– tutti coloro che sono nominati componenti del consiglio di amministrazione partecipino all’atto costitutivo, abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all’unanimità; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all’atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro;
– nel caso in cui, in sede di atto costitutivo, sia nominato anche il Collegio sindacale (come è necessario che accada quando si costituisce una spa), tutti i membri dell’organo di controllo partecipino all’atto costitutivo e abbiano accettato la carica; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all’atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di presa d’atto della scelta dei soci in ordine alla nomina di uno o più amministratori delegati.