Con la sentenza 29.3.2017 n. 8136, la Corte di Cassazione ha ribadito il pricipio secondo cui il licenziamento è un atto recettizio nei confronti del lavoratore e, in quanto tale, produce gli effetti soltanto dal momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario.
Il fatto di essere stato preannunciato a un terzo, come nel caso di specie, con messaggio confidenziale solo a lui indirizzato e non destinato anche al lavoratore, non lo perfeziona anche se il lavoratore ne sia fortuitamente venuto a conoscenza.
Viene quindi respinto il ricorso di un dirigente il quale aveva invocato l’invalidità del proprio licenziamento per il mancato rispetto del procedimento disciplinare ex art. 7 della L. 300/70, poiché il provvedimento datoriale era stato già preannunciato a terzi prima che il lavoratore presentasse le proprie giustificazioni. Pertanto, secondo il ricorrente, la sanzione espulsiva era stata disposta ancor prima che la società esaminasse le difese del dirigente.
Per la Cassazione, invece, la comunicazione confidenziale che anticipava a un terzo il già maturato intento di recedere dal rapporto di lavoro non solo non era destinata al dipendente, ma non aveva natura negoziale e neppure di atto giuridico in senso stretto.