Ai sensi dell’art. 86 del DPR 602/73, il fermo dell’auto non è consentito se il debitore dimostra che il mezzo è strumentale all’esercizio dell’attività di impresa o alla professione.
C.T. Prov. Reggio Emilia 14.3.2017 n. 80/2/17 ha sancito che quanto esposto, per evidenti ragioni, vale pure se l’auto è strumentale all’attività di lavoro dipendente, pena una irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti.
Nel caso in oggetto, l’attività di lavoro dipendente consisteva nella vendita ambulante presso mercati di paese, ove i mezzi pubblici o non esistono o esistono ma in orari incompatibili con quelli di lavoro.