Con la circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8, è stato chiarito che il nuovo ammontare di 30.000,00 euro ex art. 38-bis del DPR 633/72 (come risultante dalle modifiche apportate dall’art. 7-quater del DL 193/2016), ai fini dell’esecuzione dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia né ulteriori formalità, si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 3.12.2016.
Inoltre, viene indicato che, per i rimborsi richiesti in vigenza della precedente disciplina, e non ancora eseguiti, gli Uffici:
– non richiederanno la garanzia patrimoniale, se essa non è stata prestata;
– non richiederanno l’integrazione della dichiarazione IVA annuale, se essa non recava l’apposizione del visto di conformità o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Laddove, invece, la garanzia sia stata prestata e i rimborsi già erogati alla data del 3.12.2016, viene ribadito che la garanzia prestata, in corso di validità, non potrà essere restituita.