Con la risposta all’interpello 29.3.2017 n. 907-10/2017, la DRE Veneto ha precisato che il contribuente che abbia applicato ininterrottamente il regime di vantaggio, di cui al DL 98/2011, dal 2013 al 2016 e continui a possedere i requisiti previsti per tale regime “non può, per l’anno 2017, applicare altro regime essendo vincolato al regime di vantaggio iniziato nel 2013”. Dalla risposta si evince che il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario era circoscritto ai seguenti anni:
– al 2015, rispetto al quale il passaggio era espressamente consentito dall’art. 1 co. 86 della L. 190/2014;
– al 2016, per effetto delle modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 208/2015 (circ. Agenzia delle Entrate 10/2016 e 12/2016).
Al di fuori di tali casi, il passaggio al regime forfetario potrebbe avvenire solo a seguito del decorso del quinquennio di durata del regime di vantaggio oppure, prima, per la perdita di uno o più dei requisiti d’accesso.