Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario) e RITA – Modalità di applicazione

In data 18.4.2017 è stato firmato il DPCM attuativo dell’APE sociale (art. 1 co. 179-186 della L. 232/2016), l’indennità sperimentale a sostegno del reddito erogata dall’INPS per 12 mensilità annue, che accompagna il suo fruitore fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (e dunque non ha una durata massima, a differenza dell’APE volontario). Il richiedente dovrà avere compiuto 63 anni di età e non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
In particolare, sarà necessario rientrare in una delle seguenti categorie possedendo il requisito contributivo correlato, ben più alto di quello previsto per l’APE volontario e RITA:
-disoccupati in seguito a licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale e che abbia esaurito da 3 mesi l’indennità spettante di disoccupazione, con 30 anni di contributi;
-lavoratori che assistano da almeno 3 mesi un soggetto disabile, con 30 anni di contributi;
-lavoratori invalidi civili di grado maggiore o pari a 74%, con 30 anni di contributi;
-lavoratori dipendenti con almeno 6 anni continuativi in attività usuranti, con 36 anni di contributi.
Spetta al DPCM chiarire la procedura di richiesta che si articolerà in almeno due step: la richiesta di certificazione dei requisiti APE sociale e la successiva domanda di ammissione alla prestazione, entrambe rivolte all’INPS.

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