E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 24.4.2017 n. 50, che contiene una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, a condizione che la costituzione in giudizio di primo grado ad opera del ricorrente sia avvenuta entro il 31.12.2016.
Gli aspetti salienti della definizione sono i seguenti:
– si verifica, prescindendo dalle pronunce giudiziali, lo stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora;
– è necessario pagare tutte le imposte e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto;
– per le sanzioni non collegate al tributo, esse vengono meno per il 40%;
– non si dà luogo ad alcun rimborso di importi già pagati in occasione della riscossione in pendenza di giudizio;
– occorre presentare domanda entro il 30.9.2017, e la definizione si perfeziona con il pagamento di tutte le somme o della prima rata;
– le rate, al massimo tre, scadono il 30.9.2017, il 30.11.2017 e il 30.6.2018.
E’ stata espunta, nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, la previsione secondo cui, per fruire della definizione delle liti pendenti, sarebbe stato necessario avere in via preventiva aderito alla rottamazione dei ruoli, il cui termine è scaduto il 21.4.2017.
Ora, l’art. 11 co. 5 del DL 24.4.2017 n. 50 si limita a stabilire che, se il contribuente ha inviato il modello per la rottamazione dei ruoli, la definizione delle liti può avvenire solo unitamente alla rottamazione medesima.