La circ. INPS n. 74/2017 ha reso noto che, in seguito al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali, a partire dall’1.1.2017 il reddito della casa di abitazione si considera escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.
L’Istituto di previdenza fa sapere che:
– saranno adeguate le procedure informatiche di calcolo rendendo irrilevante il “reddito casa di abitazione” dichiarato nel campo GP2KE, codice 18;
– saranno riconosciuti gli arretrati con decorrenza 1.1.2017, salvo che, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti anteriore alla predetta data;
– qualora l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo all’1.1.2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.