Con il provvedimento 12.7.2017 n. 132395, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dando attuazione all’art. 4 co. 6 del DL 50/2017, ha individuato le modalità con cui gli “intermediari” debbono effettuare la comunicazione dei dati e la ritenuta sulle locazioni brevi.
Il DL 50/2017 ha, infatti, disposto che gli intermediari immobiliari ed i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare debbano, in relazione ai contratti di locazione breve e assimilati (sublocazione e locazione del comodatario):
– comunicare i dati dei contratti conclusi per il loro tramite, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto;
– effettuare la ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi, ove incassino il canone o il corrispettivo o intervengano nel pagamento.
La ritenuta va operata all’atto del pagamento e, poi, versata all’Agenzia utilizzando il codice tributo istituito con la ris. 88/2017 entro il 16 del mese successivo.
Con “corrispettivo lordo” della locazione breve – precisa il provvedimento – si intende “l’ammontare dovuto dal conduttore sulla base del contratto”.