Trasferimenti transfrontalieri – Trasporto di denaro al seguito – Obbligo di dichiarazione – Disciplina sanzionatoria – Novità del DLgs. 90/2017

La violazione dell’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle dogane il contante trasportato al seguito, da parte di chi entra nel territorio nazionale o ne esca, per importi pari o superiori a 10.000,00 euro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300,00 euro:
-dal 10 al 30% dell’importo trasferito o che si tentava di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia, se tale valore non era superiore a 10.000,00 euro;
-dal 30 al 50% dell’importo trasferito o che si tentava di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia, se tale valore era superiore a 10.000,00 euro.
La sanzione è applicabile anche nel caso in cui le informazioni fornite dovessero essere inesatte o incomplete.
Al fini di mitigare il rigore di tale previsione, con il DLgs. 90/2017 si è precisato che, nel caso in cui la violazione consista nell’aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l’importo trasferito e l’importo dichiarato non sia superiore a 30.000,00 euro, il minimo edittale della sanzione è pari al 3% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia. In tali casi, inoltre, ai fini della determinazione dell’entità della sanzione, l’amministrazione procedente tiene conto:
-dell’entità dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia;
-dell’entità dell’importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali;
-delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.

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