L’art. 54-bis co. 6 del DL 50/2017 dispone che i soggetti che possono utilizzare il Libretto Famiglia sono solo le “persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa”, ma il riferimento alla professione o all’esercizio dell’impresa non implica che anche altri soggetti giuridici, diversi dalle persone fisiche, possano utilizzare il Libretto Famiglia se non esercitano attività produttiva di beni o servizi.
Ad esempio, il condominio è titolare di una soggettività giuridica autonoma, in quanto costituisce un ente distinto dai condomini che ne fanno parte, e può utilizzare solo il contratto di prestazione occasionale, anche se utilizza tale forma contrattuale per lavori come il giardinaggio, le pulizie o la manutenzione, per i quali viceversa la persona fisica può utilizzare il Libretto Famiglia.
Invece, nel caso del professionista che impiega un lavoratore occasionale per eseguire le pulizie a casa ed in studio, sono configurabili due attività di lavoro che coesistono, ma sono distinte tra loro. Si tratta di due distinti rapporti di lavoro e quindi il Libretto Famiglia potrà essere utilizzato per le pulizie domestiche, mentre si dovrà fare ricorso al contratto di prestazione occasionale per le pulizie di studio, fermi restando i limiti di 2.500,00 euro e di 280 ore per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.