Secondo Trib. Vercelli 28.6.2017 n. 103, se viene accertata l’insussistenza del fatto posto alla base, oltre che del licenziamento, anche della conseguente delibera di esclusione di un socio dalla cooperativa, l’illegittimità del licenziamento determina anche quella della delibera di esclusione. Il socio avrà diritto, oltre che alla ricostituzione del rapporto associativo, anche al reintegro nel posto di lavoro precedentemente occupato, con la corresponsione dell’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità, se sussistono i requisiti dimensionali per l’applicazione delle tutele previste dall’art. 18 della L. 300/70.