L’INAIL, con la circ. 25.7.2017 n. 30, ha reso noto che le disposizioni previste dal “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” sono applicabili in via sperimentale anche alle nuove assunzioni di persone con disabilità da lavoro causata da un evento infortunistico o tecnopatico tutelato dall’Istituto e non soltanto ai casi di conservazione del posto di lavoro presso il datore di lavoro alle cui dipendenze si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale.
L’intervento dell’INAIL, che consiste nel rimborsare il datore di lavoro dei costi sostenuti per gli accomodamenti in favore del lavoratore, entro i limiti fissati dalla circolare 51/2016, è però condizionato dal fatto che la nuova occupazione si realizzi nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, escludendo quindi dalla fruizione le aziende che impieghino lavoratori autonomi.