In base alla ris. Agenzia delle Entrate 27.7.2017 n. 100, le società in contabilità semplificata, in presenza dei richiesti requisiti normativi, possono beneficiare dell’assegnazione agevolata dell’immobile ai soci ex art. 1 co. 115 e ss. della L. 208/2015.
Nello specifico, l’Agenzia osserva come la precisazione contenuta nella circ. 37/2016 in merito alla necessità di utilizzare riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione riguardi il corretto comportamento contabile delle società, che, nell’ambito dell’assegnazione dei beni ai soci, devono annullare le riserve esistenti in bilancio.
La precisazione – prosegue l’Agenzia – non interessa, invece, le ipotesi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve (le quali, del resto, non trovano alcuna evidenza nelle scritture contabili delle società in regime contabile semplificato). Come risultato, in tali casi, è comunque possibile beneficiare dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, posto che un’esclusione in tal senso non è normativamente prevista.