Nella sentenza n. 19161, pronunciata a Sezioni Unite e depositata in data 2.8.2017, è stato chiarito che il contratto di procacciamento di affari configura una mediazione atipica ed è, pertanto, soggetto alle disposizioni recate:
– al tempo dei fatti, dall’art. 2 della L. 39/89 (che richiedeva l’iscrizione del mediatore nel “ruolo degli agenti di affari in mediazione”, oggi soppresso);
– oggi, dal combinato disposto della L. 39/89 e del DLgs. 59/2010 (che richiede la comunicazione di inizio attività e l’iscrizione al Registro delle imprese o al REA).
Pertanto, non ha diritto alla provvigione il procacciatore di affari che non fosse iscritto all’apposito ruolo degli agenti di affari in mediazione (quando esso era previsto) e che, oggi, non risulti iscritto al Registro delle imprese o al repertorio tenuto dalla Camera di Commercio.