L’art. 143 della legge sul mercato e la concorrenza (al momento, in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale) prevede che il notaio è tenuto a versare su apposito conto corrente tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta e gli importi che gli vengono affidati fiduciariamente.
La suddetta disciplina, pertanto, continua ad affidarsi alla figura del notaio per il prelevamento delle imposte indirette, imponendo, questa volta, una specifica tracciabilità.
Inoltre, le lett. c) e d) della succitata norma individuano una maggiore tensione alla garanzia di buon esito dei trasferimenti. Più in particolare, a fronte di esplicita richiesta da parte del venditore o dell’acquirente, il notaio può accordare una maggiore certezza al buon esito della stipula dell’atto: in sostanza, qualora il professionista venga utilizzato come tramite del pagamento, lo stesso dovrà custodire la somma affidatagli e versarla al venditore solo dopo aver verificato l’insussistenza di eventuali ipoteche o pignoramenti.