Tra le novità introdotte dalla L. 81/2017 (c.d. Jobs Act Autonomi), l’art. 2 prevede l’estensione, ai lavoratori autonomi, della disciplina relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, che si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, nonché tra imprese e Pubblica Amministrazione.
Più precisamente, viene prevista l’applicabilità delle disposizioni del DLgs. 231/2002, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra:
– lavoratori autonomi e imprese;
– lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
– lavoratori autonomi.
In particolare, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto e tali interessi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
In riferimento al termine di pagamento, se le parti non lo concordano, questo non può superare i 30 giorni, che decorrono, in generale:
– dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
– dalla data di ricevimento della prestazione, se è successiva al ricevimento della fattura.
In ogni caso, le parti non possono pattuire termini di pagamento superiori a 60 giorni.