Fra le novità introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (il c.d. Ddl. Concorrenza – AS n. 2085-B) vi sono quelle specificatamente previste per gli avvocati, dettate al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’avvocatura.
In particolare, il legislatore è intervento con alcune modifiche alla L. 247/2012 di riforma dell’ordinamento professionale forense, coinvolgendo le seguenti disposizioni:
– art. 4, relativo alle associazioni tra avvocati e multidisciplinari; viene soppresso il co. 4, in base al quale l’avvocato può essere associato ad una sola associazione, e il co. 3 quarto periodo, ai sensi del quale gli associati hanno domicilio professionale nella medesima sede dell’associazione;
– art. 13, relativo al conferimento dell’incarico e al compenso professionale; è stato eliminato il riferimento alla specifica richiesta del cliente per il rilascio della comunicazione in forma scritta della “prevedibile” misura del costo della prestazione.
È stato, poi, introdotto il nuovo art. 4-bis, contenente disposizioni in materia di società tra avvocati, e contemporaneamente abrogato l’art. 5, recante la delega al Governo per l’esercizio della professione forense in forma societaria (fino ad oggi mai attuata).