Ai sensi dell’art. 19 della L. 81/2017, la prestazione di lavoro agile viene regolata interamente fra lavoratore e datore di lavoro con un’intesa individuale di forma scritta, la quale, oltre a precisare la durata dell’accordo di lavoro agile (a termine o a tempo indeterminato), dovrà anche individuare i luoghi dove sarà consentito lavorare o, al contrario, escludere quelli ritenuti incompatibili, come ad esempio i luoghi pubblici dove risulta difficile assicurare la protezione dei dati aziendali.
Gli altri aspetti da definire nell’accordo di lavoro agile sono l’orario di lavoro in riferimento ai tempi di riposo e al c.d. “diritto di disconnessione”, la dotazione tecnologica per potere espletare le proprie mansioni “agilmente” e una integrazione del regolamento disciplinare.
Infatti, con l’individuazione del luogo di lavoro al di fuori del perimetro dei locali aziendali, è fondamentale definire quelle condotte non realizzabili nell’ambito aziendale, ma più facilmente attuabili in altri contesti, e prevedere i relativi profili sanzionatori.