La norma di comportamento AIDC n. 199 analizza la rilevanza del contenuto letterale delle fatture ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
Ai fini IVA, la prescrizione inserita nell’art. 21 co. 1 e 2 lett. g) del DPR 633/72, secondo cui la fattura deve essere emessa e contenere, fra l’altro, l’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione”, non comporta, in caso di incompleta o imprecisa o parzialmente erronea descrizione, l’automatica indetraibilità dell’IVA addebitata al cliente, soggetto passivo dell’imposta, se viene dimostrato, con documenti accessori, che sono sussistenti i requisiti sostanziali dell’operazione.
Per la deduzione del costo ai fini delle imposte sul reddito, l’esistenza della fattura non è di per sé indispensabile. Pertanto, ancorché sia uno dei principali documenti utili alla verifica della corretta determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi, il contenuto della fattura non é in sé determinante. Perché siano deducibili, infatti, i costi possono essere dimostrati con documenti accessori che consentano di valutare se siano inerenti, determinati (o determinabili), imputati al corretto periodo d’imposta ed effettivi.