Fatture emesse successivamente allo scontrino o alla ricevuta fiscale – Obbligo di comunicazione

L’art. 21 del DL 78/2010 dispone, per la generalità dei soggetti passivi IVA, l’obbligo di comunicare periodicamente i dati di tutte le fatture emesse e ricevute. Secondo quanto chiarito con circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017, sono compresi anche i dati delle fatture emesse dai commercianti al minuto, annotate o da annotare sul registro dei corrispettivi ai sensi dell’art. 24 co. 2 del DPR 633/72. Ciò vale, dunque, per le fatture emesse in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale. Tuttavia, permangono incertezze circa l’obbligo di comunicare i dati delle fatture immediate, emesse successivamente allo scontrino o alla ricevuta.
In assenza di specifici chiarimenti, e in via prudenziale, si ritiene che anche i dati delle fatture in argomento debbano essere inseriti nella comunicazione, dando rilievo alla circostanza che le stesse sono comunque soggette a registrazione. Peraltro, tale soluzione sarebbe anche volta ad assicurare il corretto incrocio dei dati tra le fatture emesse dal commerciante e quelle ricevute e registrate dal cliente.

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