In relazione all’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione (IPT) prevista per i disabili che acquistano un veicolo, non è chiaro se il beneficio si estenda al caso in cui si acquisti un secondo veicolo quando si è perso il possesso del primo per cause di forza maggiore.
La norma prevede che l’esenzione dall’IPT spetti per un solo veicolo nel corso di un quadriennio. L’art. 8 della L. 449/97 stabilisce, tuttavia, che è possibile acquistarne un altro prima che siano trascorsi quattro anni nel caso in cui il primo veicolo sia stato rubato e quando sia stato cancellato dal PRA (ad esempio, perchè demolito). La norma non affronta il caso in cui il veicolo non sia più nella disponibilità dell’interessato per cause di forza maggiore (ad esempio, per appropriazione indebita da parte di terzi, requisizione, distruzione o provvedimenti giudiziari come il sequestro). Mentre gli uffici provinciali del PRA di Lecce hanno concesso l’equiparazione dei casi di forza maggiore a quelli già riconosciuti dalla legge, quelli di Roma, Torino, Venezia e Frosinone hanno ribadito che l’esenzione spetta soltanto in caso di furto.