I sindacati dei commercialisti, mediante un comunicato stampa congiunto del 2.10.2017, auspicano una modifica del sistema normativo sui controlli automatici scaturenti dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA.
Ciò in quanto:
– da un lato, gli artt. 1 co. 634-635 della L. 190/2014 e 21-bis co. 5 del DL 78/2010 sanciscono che sulla base delle comunicazioni delle liquidazioni il contribuente viene stimolato a ravvedere ex art. 13 del DLgs. 472/97 eventuali tardività nei versamenti dell’IVA periodica;
– dall’altro, gli artt. 21-bis co. 5 del DL 78/2010, 13 co. 1-ter del DLgs. 472/97 e 2 del DLgs. 462/97 sanciscono che, sempre sulla sola base della comunicazione, l’omesso/tardivo versamento è rilevato mediante avviso bonario, che però osta al ravvedimento.
Per evitare che i tempi per il ravvedimento siano eccessivamente ristretti, è necessario introdurre un termine dilatorio tra la notifica della prima comunicazione (strumentale al ravvedimento stesso) e quella dell’avviso bonario (elemento ostativo al ravvedimento).
Una volta notificato l’avviso bonario, è ancora possibile la definizione, ma nella misura meno favorevole del terzo (in caso di ravvedimento, la sanzione è invece ridotta da 1/10 a 1/6, a seconda di quando avviene).