La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato nazionale del lavoro (istituito dal DLgs. 149/2015 al fine di integrare in un’unica struttura le attività ispettive di Ministero, INPS e INAIL), con la nota 25.9.2017 n. 8376, uniformandosi alle posizioni della Cassazione (cfr. Cass. nn. 39882/2017, 39464/2017, 22140/2017, 649/2017, 53722/2016 e 37232/2016), ha precisato che per accertare il superamento della soglia di punibilità, di 10.000 euro annui, inserita nella fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983) dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 8/2016, il periodo di un anno è da intendersi come quello nel quale il debito sia sorto, secondo un principio di competenza e non di cassa.
Di conseguenza, il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).
Devono, quindi, ritenersi superate le indicazioni della Nota n. 9099/2016, sulla quale anche l’INPS aveva fondato i propri chiarimenti.