In base all’art. 70 del DLgs 546/92, nel giudizio di ottemperanza il giudice è tenuto all’adozione degli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza, senza alcun potere di integrazione (C.T. Reg. Milano 19.7.2017 n. 3253/10/17).
Ne consegue che le spese processuali relative all’IVA ed agli oneri accessori vanno liquidate solamente nel caso in cui il giudice di merito ne abbia fatto menzione.
In caso contrario, il pagamento coinciderà con la somma liquidata nella decisione, da intendersi onnicomprensiva.