L’Agenzia delle Entrate, con una nuova risposta inserita all’interno delle FAQ pubblicate sul sito internet dell’interfaccia “Fatture e corrispettivi”, ha chiarito che tutte le fatture recanti l’annotazione “inversione contabile” (art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72) devono essere indicate nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) compilando il campo “Natura” dell’operazione con il codice “N6 – inversione contabile”.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato, più in generale, che nella comunicazione sopra citata devono essere riportate l’imposta o la “Natura” dell’operazione così come indicate nel documento emesso. Ne consegue che:
– per le fatture nelle quali è presente l’annotazione “inversione contabile” si indicherà il codice “N6″;
– per le fatture relative a operazioni non soggette all’IVA si indicherà il codice “N2″.