Il Dipartimento del Tesoro, nelle FAQ predisposte in risposta alle richieste di chiarimento pervenute in esito alle recenti modifiche alla disciplina antiriciclaggio, con riguardo ai limiti all’uso del denaro contante, ha, tra l’altro, chiarito che nell’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007:
– con le parole “soggetti diversi” ci si riferisce a entità giuridiche distinte. Si pensi, ad esempio, a trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi. Non si configura, invece, un trasferimento tra soggetti diversi nel caso di prelievo/versamento in banca (che, pertanto, sono operazioni possibili anche per importi pari o superiori alla soglia);
– l’avverbio “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. Il divieto riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento ovvero cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.