L’art. 22 del TUIR subordina lo scomputo delle ritenute subite non al possesso della certificazione del sostituto d’imposta, ma al fatto che le stesse siano state “operate”.
Per la menzionata ragione, la giurisprudenza (Cass. 7.6.2017 n. 14138), in armonia con la ris. Agenzia delle Entrate 19.3.2009 n. 68, ha sancito che, pure in assenza della certificazione, le ritenute possono essere scomputate se la loro esecuzione è dimostrata con documentazione alternativa, come le fatture e i registri IVA.
Per i redditi tassati per competenza, ai sensi dell’art. 5 co. 2-bis del DL 193/2016, lo scomputo può avvenire, per le ritenute operate successivamente all’anno di competenza ma prima della presentazione della dichiarazione, o per competenza o per cassa.
Ove si opti per lo scomputo per competenza, potrebbe essere opportuno chiedere al sostituto una certificazione aggiuntiva relativa alle ritenute operate nell’anno successivo, visto che la certificazione UNICA riporta le sole ritenute operate per cassa.