Negli ultimi anni le pronunce di merito sui temi legati al DLgs. 23/2015 sono state molteplici ed hanno offerto orientamenti divergenti su alcune fattispecie, quali:
– l’onere probatorio nei licenziamenti disciplinari delle aziende con più di 15 dipendenti;
– il licenziamento ritorsivo;
– il licenziamento per inidoneità alla mansione.
Nel primo caso, secondo Trib. Milano 29.5.2017, il DLgs. 23/2015 non è espressamente intervenuto sull’onere della prova in caso di licenziamento, ritenendosi ancora sussistente per siffatti licenziamenti l’art. 5 della L. 604/66, a norma del quale l’onere della prova della sussistenza della giusta causa spetta al datore di lavoro. Di parere avverso, invece, Trib. Napoli 27.6.2017, secondo cui il dipendente che intende beneficiare della maggior tutela (reintegrazione) dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l’insussistenza del fatto addebitato.
Nel caso del licenziamento ritorsivo, poi, Trib. Roma 24.6.2016 n. 4157, a fronte dei dubbi interpretativi in merito, ha precisato che è applicabile la tutela reale.
Infine, per quanto attiene all’inidoneità alla mansione, una recente sentenza (Trib. Milano 23.6.2017) ha applicato la reintegrazione ad una dipendente licenziata per il richiamato motivo, anche se in tali casi sarebbe preferibile l’applicazione della sola tutela indennitaria (ex art. 3 del DLgs. 23/2015).