La nota Agenzia Dogane e Monopoli 9.10.2017 n. 113015 ha analizzato il campo di applicazione dell’esonero, previsto dall’art. 1 co. 178 della L. 4.8.2017 n. 124 per gli esercizi pubblici, quelli di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, relativamente all’obbligo della preventiva denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane e Monopoli e della correlata licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici.
La nota in esame ha precisato:
– i soggetti che sono esonerati dalla denuncia ex art. 29 co. 2 del DLgs. 504/95 (es. esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 del TULPS, ecc.);
– la permanenza dell’obbligo della denuncia di attivazione e della correlata licenza fiscale per i soggetti che esercitano la vendita all’ingrosso, inclusi i soggetti che gestiscono i depositi a scopo di vendita.