Dopo che l’INPS, con la circ. 140/2017, è nuovamente intervenuta sulla disciplina del cumulo gratuito dei periodi assicurativi di cui all’art. 1 co. 239 ss. della L. 228/2012, come modificata dalla L. 232/2016, occupandosi dell’innovazione consistente nella possibilità di esercizio di tale facoltà anche da parte degli iscritti alle Casse di previdenza privati dei liberi professioni, si propone un confronto – finalizzato ad una valutazione di convenienza, da effettuare caso per caso – con gli altri due principali istituti a disposizione di chi sia interessato a riunire i contributi versati in Enti diversi:
– la ricongiunzione, caratterizzata dal trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un’unica Gestione allo scopo di ottenere una sola pensione, con conseguente possibilità di fare riferimento ai requisiti di accesso vigenti nella stessa (eventualmente più favorevoli rispetto al sistema generale), e dall’onerosità;
– la totalizzazione, nella quale, al pari del cumulo, i contributi non si trasferiscono da una Gestione all’altra, ma vengono semplicemente sommati, in modo gratuito, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, con calcolo del trattamento pensionistico “pro quota” da parte di ciascun Ente previdenziale. Le quote di trattamento vengono, però, calcolate in linea di massima con il metodo contributivo.